È costituita l’associazione denominata “INNOVAZIONE DIDATTICA ODV” o per esteso
“Innovazione per la didattica in Italia ODV”, di seguito chiamata semplicemente “l’associazione”.
L’acronimo ODV è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da
parte dell’istituzione preposta.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, che si ispira ai principi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, delle vigenti norme di legge in materia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati dal Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
L’associazione è pacifica, apartitica, laica ed aconfessionale ed ispira le norme del proprio regolamento ai principi di uguaglianza e democrazia dei diritti e doveri di tutti gli associati, sulla base del diritto di libera associazione dei cittadini, sancito dall’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’associazione persegue il bene comune, mirando ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
L’associazione ha sede a Firenze (FI).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso
Comune non comporta modifica statutaria e può essere
deliberata dal Consiglio Direttivo.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono
essere istituite e soppresse diverse sedi operative.
L’associazione è tenuta a comunicare qualsiasi
trasferimento di sede agli enti gestori di Albi o Registri nel
quale è, eventualmente, registrata o iscritta.
L’indirizzo usato dai soci e dagli organi è il recapito di
posta elettronica ordinaria, comunicato in fase di iscrizione.
In caso di modifica del recapito sarà onere dell’interessato
comunicarlo.
L’associazione ha durata indeterminata.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare
la promozione di attività di utilità sociale attraverso la
redazione, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione, e
la formazione in tema di innovazione per la didattica in
ambito metodologico, tecnologico, pedagogico, e di innovazione
dei processi educativi.
Le finalità si basano sui principi enunciati negli articoli
13, 14, e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea.
Le finalità sono da ricercarsi nelle innovazioni che
favoriscono, e perseguono, gli obiettivi di sviluppo
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, riconoscendo uno
stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi
naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i Paesi sono
chiamati ad affrontare.
Nello specifico l’associazione incoraggia innovazioni per il
raggiungimento, ed il perseguimento anche a posteriori,
dell'obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
“Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e
garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti”,
finalizzate ad aumentare la presenza di insegnanti qualificati.
L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra,
svolge in via esclusiva o principale attività di interesse
generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello
specifico riconducibili alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché' le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa.
L’associazione ha lo scopo di:
1. Contribuire a sviluppare e migliorare le professionalità
legate al mondo dell’istruzione per poter offrire a chiunque,
giovani ed adulti, una formazione di elevata qualità;
2. Incentivare lo scambio, sviluppare l’informazione, la
messa in comune di risorse collettive per l'insegnamento, la
cultura, la formazione professionale e tutto ciò che possa
contribuire al buon esercizio delle professioni legate alla
docenza;
3. Costruire culture a contatto con realtà del territorio e
favorire la ricerca nei diversi ambiti disciplinari;
4. Favorire la trasmissione del sapere da una generazione
all’altra, sia in maniera ascendente che discendente,
riflessioni critiche sulle pratiche didattiche e innovative,
sulle attività pedagogiche proposte, sia agli studenti che
agli adulti in formazione;
5. Favorire i collegamenti tra associazioni, servizi,
comunità locali, ambienti sociali, economici e culturali;
6. Essere luogo di aiuto, consiglio e solidarietà
professionale a cui ogni docente, insegnante e formatore possa
ricorrere e farsi elargitore della sua esperienza.
L’associazione persegue, quindi, lo scopo di diffondere la
cultura innovativa in ambito didattico anche attraverso la
cultura dei beni e servizi digitali e le pratiche di
condivisione dei saperi e della conoscenza attraverso:
A. Ricerca e divulgazione scientifica e tecnologica di
particolare interesse in tema di metodologie didattiche
innovative;
B. La promozione culturale e sociale;
C. La formazione in ambito di innovazione tecnologica e di
processo;
D. Lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo di
tecnologie, tecniche e pratiche innovative in ambito
didattico.
Al fine di perseguire il proprio scopo sociale, l’associazione
opera, tra le altre, attraverso:
1. La promozione e gestione di iniziative editoriali,
pubblicazione di contenuti su web e attraverso media
tradizionali;
2. L’attività di formazione online sincrona ed asincrona,
in presenza ed online, organizzazione di eventi, convegni,
seminari e manifestazioni anche attraverso attività didattiche
innovative (debate, gamification, hackathon, e laboratori);
3. La promozione dell’innovazione e partecipazione alla
realizzazione di contenuti;
4. La partecipazione a progetti finalizzati, in generale, a
rendere pubblici e condivisi gli strumenti e risultati in
termini di beni comuni digitali;
5. La promozione e partecipazione ad attività legate al
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui alla Legge
107/2015 e successive modifiche e integrazioni e di ogni altra
normativa in materia relativa ad una strategia complessiva di
innovazione del sistema istruzione, pubblico e privato;
6. I Piani Triennali per lL’Innovazione che indicano, e
indicheranno anche con i successivi aggiornamenti, linee di
azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese;
7. L’implementazione di attività delineate dal
“Dipartimento per la Trasformazione Digitale” e dal
“Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie” di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero
altri enti pubblici all’uopo preposti ed i Ministeri legati alla pubblica
istruzione, all’università ed alla ricerca, lavorando a
livello associativo con l’obiettivo di contribuire alla
realizzazione di “agende digitali” nell’ambito settoriale
della istruzione e formazione, pubblica o privata, di ogni
ordine e grado in linea, anche con l’operato, dell’Agenzia per
l'Italia Digitale;
8. Lo sviluppo, l’incontro e lo scambio tra culture e
competenze diverse (tecnologiche, informatiche, politiche,
giornalistiche, economiche, sociali, artistiche, di salute
psicofisica, sostenibilità, e di attivismo civico e politico)
con il comune interesse per le finalità di interesse
collettivo;
9. La divulgazione, ricerca e formazione finalizzata alla
diffusione della cultura informatica e degli strumenti
tecnologici e delle relative competenze necessarie per il loro
utilizzo;
10. La collaborazione con tutti i soggetti che in Italia, in
Europa e all’estero svolgono attività nei settori di intervento dell’associazione;
11. Ogni azione volta al riconoscimento di attività
formative, attraverso mezzi e modalità opportune. Favorire la
qualificazione delle attività formative, richiedendo, se
necessario, iscrizione ad elenchi o registri pubblici
specifici, assicurando l’iscrizione ai corsi tramite
piattaforme on-line qualificate e pubblicando, periodicamente,
catalogo formativo accessibile. Il riconoscimento delle
attività formative sarà adeguato allo stato dell’arte
legislativo in materia rispetto al momento dell’erogazione,
prevedendo quindi un adeguamento a normative future in materia
senza necessità di modifiche statutarie;
12. Promuovere l’attuazione del “Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza”, in linea con gli obiettivi del “Next Generation
EU”, studiando, operando, osservando, divulgando iniziative
volte alla trasformazione digitale della Pubblica
Amministrazione;
13. Promuovere, attraverso studi, formazione,
divulgazione ed osservazioni, iniziative strategiche
nazionali, come ad esempio la cosiddetta “Repubblica
Digitale”, che hanno l’obiettivo di combattere il divario
digitale culturale presente nella popolazione italiana,
sostenendo la massima inclusione digitale e favorendo
l’educazione sulle tecnologie del futuro;
14. Promuovere l’innovazione didattica secondo i principi di
– democraticità: poiché rivolta ad ogni persona fisica senza
distinzione alcuna;
– equità: poiché volta ad annullare le diseguaglianze tra le
persone;
– utilità: poiché finalizzata a far fronte alle necessità
proprie sia degli addetti ai lavori ai fini di migliorare la
qualità del lavoro sia in relazione alle esigenze della
persona cui è rivolta;
– onestà: poiché in contrasto con ogni tipo di dipendenze
tecnologiche;
– tangibilità: in quanto misurabile in termini di obiettivi concreti.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi, in particolare della collaborazione con soggetti pubblici e privati (professionisti, volontari, enti locali, amministrazioni, enti
di ricerca, istituzioni scolastiche ed università) anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi
scopi analoghi o connessi ai propri.
Per raggiungere tali scopi l’associazione potrà utilizzare
ogni piattaforma web, ed ogni altro mezzo di comunicazione
telematica e digitale; creare un centro di risorse a
disposizione degli associati; organizzare manifestazioni,
seminari, corsi di aggiornamento, laboratori didattici sia
direttamente che indirettamente per il tramite di altri
organismi; collaborazioni con Scuole ed enti locali locali e
nazionali preposti ed esperti del settore; somministrare
alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi
dell’articolo 31, comma 2 della Legge 383 del 2000; effettuare
raccolte pubbliche occasionali esclusa in ogni caso ogni
attività di intermediazione immobiliare e finanziaria,
gestione fiduciaria, raccolta del risparmio nei confronti del
pubblico; esercitare, in via meramente sussidiaria e marginale
e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e
iniziative promozionali finalizzate al proprio
autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi)
nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti; svolgere tutte quelle altre attività
necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Le attività sopra descritte sono svolte prevalentemente in
favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività
di volontariato dei propri associati o di persone aderenti
all’associazione.
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei
propri associati, che non svolgono attività di volontariato,
solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle
attività sopra indicate e al perseguimento delle finalità
dell'associazione.
In ogni caso, il numero dei lavoratori
impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta
per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del
numero degli associati.
L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di
interesse generale sopra individuate purché assumano carattere
strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto
stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi
provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
Sono ammesse all’associazione tutte le
persone fisiche, maggiorenni e residenti nel territorio
comunitario europeo e persone giuridiche, che ne condividono
gli scopi, lo spirito e accettano lo statuto, con particolare
attenzione verso tutti gli operatori del settore
dell’istruzione e della formazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non
può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo
Settore.
Sono previste tre categorie di soci:
1. socio fondatore: coloro che, nell’atto costitutivo,
hanno contribuito alla fondazione dell’associazione stessa;
2. socio ordinario: coloro che, con il proprio apporto,
svolgono attività a favore dell’associazione, abbiano fatto
domanda di adesione, riconoscendosi nei valori dello statuto e
versando l’eventuale quota di iscrizione per come previsto da
regolamento interno;
3. socio benemerito: sono coloro che per la loro
personalità, per la frequenza all’associazione o per aver
contribuito con risorse aggiuntive, sostengono l’attività e la
valorizzazione dell’associazione.
Tutte le tipologie di socio possono usufruire delle attività
di formazione interna ed esterna proposte dall’associazione,
nonché possono contribuire alla realizzazione e redazione di
contenuti ed attività in linea con gli scopi
dell’associazione.
L’ammissione a socio è subordinata ad approvazione del
Consiglio Direttivo che deve deliberare in ordine alla domanda
entro 60 giorni dal suo ricevimento. La qualifica di associato
è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso
e la decadenza in caso di mancato pagamento della quota
associativa prevista dal Regolamento.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di
partecipazione alla vita dell’ente ed alla sua attività. Sono
escluse partecipazioni temporanee alla vita
dell’associazione. È garantita la libera eleggibilità degli
organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli
associati in regola con il versamento della quota associativa
prevista dal Regolamento.
In particolare, gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento sulla base del
principio di trasparenza;
– partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse
dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per il perseguimento degli obiettivi sociali;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– non usare nome, logo e simboli riconducibili
all’associazione per attività personale non rintracciabili
negli obiettivi sociali;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità
di versamento e nei termini stabiliti dal regolamento del
Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. La
domanda di ammissione può pervenire mediante richiesta e-mail,
oppure su compilazione di modulo, cartaceo o digitale, durante
gli eventi promossi, presenziati o organizzati
dall’associazione.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è
deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato
e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta
giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche
motivazioni, all’interessato.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha
sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in
occasione della prima convocazione utile.
Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione e
annualmente al versamento di una quota associativa. Le quote
non possono essere trasmesse e non sono oggetto di
rivalutazione. L’appartenenza all’associazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme
statutarie e delle risoluzioni prese dai suoi organi. La
richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e
delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente
rappresentante legale e deve contenere la designazione di un
delegato che le rappresenti in seno all’associazione stessa.
La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o
esclusione.
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota
associativa o di altre somme eventualmente versate
all’associazione.
Il recesso diventa effettivo nel momento in
cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma
permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente
assunte nei confronti dell’associazione.
La perdita di qualifica di associato è deliberata
dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo,
per accertati motivi di incompatibilità, per aver
contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello Statuto, per
aver svolto attività contrarie agli interessi
dell’associazione o in qualunque modo aver
arrecato danni all’associazione, o per mancato
pagamento della quota annuale senza giustificato motivo.
La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione
dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato
il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può
ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante
raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo
del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Sono organi dell’associazione:
– Assemblea dei soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente
– Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
Gli organidell’associazione hanno la durata di 3 (tre) esercizi sociali e i loro componenti possono essere
riconfermati.
Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli
organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi
possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della loro funzione.
L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo democratico sovrano. La sovranità appartiene ai soci che la esercitano nelle forme e nei limiti definiti dal seguente
statuto.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci
regolarmente iscritti. L’Assemblea viene convocata, in via
ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per
l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l’approvazione
del bilancio d’esercizio e comunque ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell’associazione.
L’Assemblea può inoltre essere convocata per decisione del
Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli
associati.
Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate,
con un preavviso di almeno 15 giorni, che può essere ridotto a
7 giorni in caso di urgenza, mediante avviso a mezzo di posta
elettronica, comunicata in fase di iscrizione, ovvero con
qualsiasi altro mezzo che accerti la ricezione della
comunicazione da parte dei destinatari, e mediante la
pubblicazione sul sito dell’associazione.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la
modalità, il luogo (se in presenza) e comunque sempre la data
e l’orario.
L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a
deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i
consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo, se
nominato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da persona designata dall’Assemblea tra
i componenti del Consiglio Direttivo ed in assenza anche di
questi dal Consigliere più giovane.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri
soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può
rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
Non può essere conferita la delega ad un componente del
Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale
qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea vota per alzata di mano con voto palese, anche
attraverso strumenti digitali opportuni, purché sia possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
A. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e
preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
B. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e
dell’eventuale Organo di Controllo;
C. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote
di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale
per i ritardati versamenti;
D. deliberare l’esclusione degli associati, su proposta del
Consiglio Direttivo;
E. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa
svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
F. delibera a maggioranza l’approvazione del regolamento
interno proposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
A. deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo
statuto;
B. deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo
scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno degli
associati presenti in proprio o per delega e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti
in proprio o per delega.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza degli associati presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito
alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione
dell’Associazione.
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea
straordinaria delibera con la presenza della maggioranza
assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci
iscritti nell’apposito libro dei soci.
L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione
degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli
interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli
argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta
nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto
nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello
dell’associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato
presso la sede dell’associazione per la libera visione di
tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre membri e comunque in numero dispari, nominati dall’assemblea ordinaria.
L’Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri
nominati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone
fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,
dagli enti associati; almeno due terzi di essi dovranno essere
scelti tra i soci fondatori o soci benemeriti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali e
comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo
delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri
possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere
dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a
maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi
assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo
per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere
revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la
maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali
sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel corso
del mandato, a seguito di morte, dimissioni o revoca, sono
decise dagli associati alla prima Assemblea utile. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente
trimestralmente e comunque ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei
componenti.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere comunicate
attraverso posta elettronica certificata almeno cinque giorni
prima.
Le riunioni del Consiglio Direttive sono valide con la
presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono
presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere
designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del
Consiglio sono fatte constatare da processo verbale
sottoscritto dal Presidente e dal membro che funge da
Segretario.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti
esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di
lavoro senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video
conferenza, a condizione che sia consentito di accertare
l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare
correttamente gli interventi e di discutere e votare
simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La
riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il
soggetto verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, con
voto palese, per alzata di mano o attraverso piattaforme
online.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
I. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue
finalità e secondo le direttive dell’Assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso;
II. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da
sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
III. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
IV. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo
esame dal Presidente;
V. procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione
degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei
requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli
opportuni provvedimenti in caso contrario;
VI. in caso di necessità, verificare la permanenza dei
requisiti suddetti;
VII. indicare le direttive circa la tenuta della contabilità;
VIII. deliberare in ordine all’ammissione di nuovi soci;
IX. deliberare sull’adesione e partecipazione
dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private
che interessano l’attività dell’associazione
stessa designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
X. redigere stesura, revisione e modifica del regolamento
interno da proporre in Assemblea;
XI. deliberare il trasferimento della sede dell’Associazione
nell’ambito del medesimo comune;
XII. nominare il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può
avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di
studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non
soci.
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal
Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3
(tre) esercizi, e comunque fino all’assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche sociali, e può essere
rieletto.
2. Il Presidente:
. ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è
autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di
ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,
da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti l’associazione
davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione;
. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le
relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici
uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dell'assenza per impedimento del Presidente.
L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico,
al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza
di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica
l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice
civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che
l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità
alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni
dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni
vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’organo dell’Organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del
Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita
all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito
da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il
caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore
legale dei conti o una società di revisione iscritti
nell’apposito registro.
Le entrate dell’associazione sono
costituite:
A. dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto
dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata
dall’Assemblea ordinaria;
B. dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
C. dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
D. da eventuali contributi straordinari, deliberati
dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative e
richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;
E. da versamenti volontari degli associati;
F. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,
istituti di credito e da enti in genere;
G. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di
associati;
H. da affidamenti di pubbliche amministrazioni, enti
locali, e da enti in genere;
I. da contributi conseguenti da assegnazioni di incarichi
da parte di enti pubblici e/o privati;
J. da entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
K. da entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
L. da entrate derivanti da attività in linea con gli scopi sociali;
M. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata
dall’associazione.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione
entro il 30 giugno di ogni anno. I contributi ordinari sono
dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il
momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il
socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale
per tutto l’anno solare in corso, non sono previsti rimborsi.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per
terminare il 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte,
nella quale si deve documentare il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti
dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea
entro il mese di giugno.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del
Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs.
117/2017 qualora emanato.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività
sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere
discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre
di ogni anno.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
comunque denominate o capitale durante la propria vita ai
sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi,
rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata
è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono
assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può
assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1,
del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo
settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore,
aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso
l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio
residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla
Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del
D.Lgs. 117/2017.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del
presente statuto potranno essere eventualmente disposte con
regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio
Direttivo ed approvato dall’assemblea dei soci.
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa
riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi
generali dell’ordinamento giuridico.