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Statuto dell'Associazione Innovazione Didattica, conforme al Codice del Terzo Settore.

Lo statuto di un’associazione è un documento fondamentale che definisce la struttura, gli obiettivi, le regole e le attività dell’associazione stessa. In altre parole, è il regolamento interno dell’associazione che stabilisce le norme e le procedure che i membri dell’associazione devono seguire. Perché leggerlo? Perché lo statuto è uno strumento importante che garantisce la trasparenza e attesta che l’associazione sia gestita in modo coerente con gli scopi e gli obiettivi stabiliti.

È costituita l’associazione denominata “INNOVAZIONE DIDATTICA ODV” o per esteso
“Innovazione per la didattica in Italia ODV”, di seguito chiamata semplicemente “l’associazione”.
L’acronimo ODV è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da
parte dell’istituzione preposta.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, che si ispira ai principi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, delle vigenti norme di legge in materia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati dal Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
L’associazione è pacifica, apartitica, laica ed aconfessionale ed ispira le norme del proprio regolamento ai principi di uguaglianza e democrazia dei diritti e doveri di tutti gli associati, sulla base del diritto di libera associazione dei cittadini, sancito dall’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’associazione persegue il bene comune, mirando ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L’associazione ha sede a Firenze (FI).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso
Comune non comporta modifica statutaria e può essere
deliberata dal Consiglio Direttivo.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono
essere istituite e soppresse diverse sedi operative.
L’associazione è tenuta a comunicare qualsiasi
trasferimento di sede agli enti gestori di Albi o Registri nel
quale è, eventualmente, registrata o iscritta.
L’indirizzo usato dai soci e dagli organi è il recapito di
posta elettronica ordinaria, comunicato in fase di iscrizione.
In caso di modifica del recapito sarà onere dell’interessato
comunicarlo.

L’associazione ha durata indeterminata.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la promozione di attività di utilità sociale attraverso la redazione, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione, e la formazione in tema di innovazione per la didattica in ambito metodologico, tecnologico, pedagogico, e di innovazione dei processi educativi.
Le finalità si basano sui principi enunciati negli articoli 13, 14, e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Le finalità sono da ricercarsi nelle innovazioni che favoriscono, e perseguono, gli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, riconoscendo uno stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare.
Nello specifico l’associazione incoraggia innovazioni per il raggiungimento, ed il perseguimento anche a posteriori, dell'obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: “Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti”, finalizzate ad aumentare la presenza di insegnanti qualificati.
L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
L’associazione ha lo scopo di:
1. Contribuire a sviluppare e migliorare le professionalità legate al mondo dell’istruzione per poter offrire a chiunque, giovani ed adulti, una formazione di elevata qualità;
2. Incentivare lo scambio, sviluppare l’informazione, la messa in comune di risorse collettive per l'insegnamento, la cultura, la formazione professionale e tutto ciò che possa contribuire al buon esercizio delle professioni legate alla docenza;
3. Costruire culture a contatto con realtà del territorio e favorire la ricerca nei diversi ambiti disciplinari;
4. Favorire la trasmissione del sapere da una generazione all’altra, sia in maniera ascendente che discendente, riflessioni critiche sulle pratiche didattiche e innovative, sulle attività pedagogiche proposte, sia agli studenti che agli adulti in formazione;
5. Favorire i collegamenti tra associazioni, servizi, comunità locali, ambienti sociali, economici e culturali; 6. Essere luogo di aiuto, consiglio e solidarietà professionale a cui ogni docente, insegnante e formatore possa ricorrere e farsi elargitore della sua esperienza.
L’associazione persegue, quindi, lo scopo di diffondere la cultura innovativa in ambito didattico anche attraverso la cultura dei beni e servizi digitali e le pratiche di condivisione dei saperi e della conoscenza attraverso:
A. Ricerca e divulgazione scientifica e tecnologica di particolare interesse in tema di metodologie didattiche innovative;
B. La promozione culturale e sociale;
C. La formazione in ambito di innovazione tecnologica e di processo;
D. Lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo di tecnologie, tecniche e pratiche innovative in ambito didattico.
Al fine di perseguire il proprio scopo sociale, l’associazione opera, tra le altre, attraverso:
1. La promozione e gestione di iniziative editoriali, pubblicazione di contenuti su web e attraverso media tradizionali;
2. L’attività di formazione online sincrona ed asincrona, in presenza ed online, organizzazione di eventi, convegni, seminari e manifestazioni anche attraverso attività didattiche innovative (debate, gamification, hackathon, e laboratori);
3. La promozione dell’innovazione e partecipazione alla realizzazione di contenuti;
4. La partecipazione a progetti finalizzati, in generale, a rendere pubblici e condivisi gli strumenti e risultati in termini di beni comuni digitali;
5. La promozione e partecipazione ad attività legate al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui alla Legge 107/2015 e successive modifiche e integrazioni e di ogni altra normativa in materia relativa ad una strategia complessiva di innovazione del sistema istruzione, pubblico e privato;
6. I Piani Triennali per lL’Innovazione che indicano, e indicheranno anche con i successivi aggiornamenti, linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese;
7. L’implementazione di attività delineate dal “Dipartimento per la Trasformazione Digitale” e dal “Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie” di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero altri enti pubblici all’uopo preposti ed i Ministeri legati alla pubblica istruzione, all’università ed alla ricerca, lavorando a livello associativo con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di “agende digitali” nell’ambito settoriale della istruzione e formazione, pubblica o privata, di ogni ordine e grado in linea, anche con l’operato, dell’Agenzia per l'Italia Digitale;
8. Lo sviluppo, l’incontro e lo scambio tra culture e competenze diverse (tecnologiche, informatiche, politiche, giornalistiche, economiche, sociali, artistiche, di salute psicofisica, sostenibilità, e di attivismo civico e politico) con il comune interesse per le finalità di interesse collettivo;
9. La divulgazione, ricerca e formazione finalizzata alla diffusione della cultura informatica e degli strumenti tecnologici e delle relative competenze necessarie per il loro utilizzo;
10. La collaborazione con tutti i soggetti che in Italia, in Europa e all’estero svolgono attività nei settori di intervento dell’associazione;
11. Ogni azione volta al riconoscimento di attività formative, attraverso mezzi e modalità opportune. Favorire la qualificazione delle attività formative, richiedendo, se necessario, iscrizione ad elenchi o registri pubblici specifici, assicurando l’iscrizione ai corsi tramite piattaforme on-line qualificate e pubblicando, periodicamente, catalogo formativo accessibile. Il riconoscimento delle attività formative sarà adeguato allo stato dell’arte legislativo in materia rispetto al momento dell’erogazione, prevedendo quindi un adeguamento a normative future in materia senza necessità di modifiche statutarie;
12. Promuovere l’attuazione del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, in linea con gli obiettivi del “Next Generation EU”, studiando, operando, osservando, divulgando iniziative volte alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione;
13. Promuovere, attraverso studi, formazione, divulgazione ed osservazioni, iniziative strategiche nazionali, come ad esempio la cosiddetta “Repubblica Digitale”, che hanno l’obiettivo di combattere il divario digitale culturale presente nella popolazione italiana, sostenendo la massima inclusione digitale e favorendo l’educazione sulle tecnologie del futuro;
14. Promuovere l’innovazione didattica secondo i principi di
– democraticità: poiché rivolta ad ogni persona fisica senza distinzione alcuna;
– equità: poiché volta ad annullare le diseguaglianze tra le persone;
– utilità: poiché finalizzata a far fronte alle necessità proprie sia degli addetti ai lavori ai fini di migliorare la qualità del lavoro sia in relazione alle esigenze della persona cui è rivolta;
– onestà: poiché in contrasto con ogni tipo di dipendenze tecnologiche;
– tangibilità: in quanto misurabile in termini di obiettivi concreti.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi, in particolare della collaborazione con soggetti pubblici e privati (professionisti, volontari, enti locali, amministrazioni, enti di ricerca, istituzioni scolastiche ed università) anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Per raggiungere tali scopi l’associazione potrà utilizzare ogni piattaforma web, ed ogni altro mezzo di comunicazione telematica e digitale; creare un centro di risorse a disposizione degli associati; organizzare manifestazioni, seminari, corsi di aggiornamento, laboratori didattici sia direttamente che indirettamente per il tramite di altri organismi; collaborazioni con Scuole ed enti locali locali e nazionali preposti ed esperti del settore; somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’articolo 31, comma 2 della Legge 383 del 2000; effettuare raccolte pubbliche occasionali esclusa in ogni caso ogni attività di intermediazione immobiliare e finanziaria, gestione fiduciaria, raccolta del risparmio nei confronti del pubblico; esercitare, in via meramente sussidiaria e marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti; svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. Le attività sopra descritte sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti all’associazione. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività sopra indicate e al perseguimento delle finalità dell'associazione.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti nel territorio comunitario europeo e persone giuridiche, che ne condividono gli scopi, lo spirito e accettano lo statuto, con particolare attenzione verso tutti gli operatori del settore dell’istruzione e della formazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Sono previste tre categorie di soci:
1. socio fondatore: coloro che, nell’atto costitutivo, hanno contribuito alla fondazione dell’associazione stessa;
2. socio ordinario: coloro che, con il proprio apporto, svolgono attività a favore dell’associazione, abbiano fatto domanda di adesione, riconoscendosi nei valori dello statuto e versando l’eventuale quota di iscrizione per come previsto da regolamento interno;
3. socio benemerito: sono coloro che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione o per aver contribuito con risorse aggiuntive, sostengono l’attività e la valorizzazione dell’associazione.
Tutte le tipologie di socio possono usufruire delle attività di formazione interna ed esterna proposte dall’associazione, nonché possono contribuire alla realizzazione e redazione di contenuti ed attività in linea con gli scopi dell’associazione.
L’ammissione a socio è subordinata ad approvazione del Consiglio Direttivo che deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e la decadenza in caso di mancato pagamento della quota associativa prevista dal Regolamento.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ente ed alla sua attività. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa prevista dal Regolamento.
In particolare, gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento sulla base del principio di trasparenza;
– partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per il perseguimento degli obiettivi sociali;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– non usare nome, logo e simboli riconducibili all’associazione per attività personale non rintracciabili negli obiettivi sociali;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e nei termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. La domanda di ammissione può pervenire mediante richiesta e-mail, oppure su compilazione di modulo, cartaceo o digitale, durante gli eventi promossi, presenziati o organizzati dall’associazione.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione e annualmente al versamento di una quota associativa. Le quote non possono essere trasmesse e non sono oggetto di rivalutazione. L’appartenenza all’associazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme statutarie e delle risoluzioni prese dai suoi organi. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’associazione stessa. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione.
Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
La perdita di qualifica di associato è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello Statuto, per aver svolto attività contrarie agli interessi dell’associazione o in qualunque modo aver arrecato danni all’associazione, o per mancato pagamento della quota annuale senza giustificato motivo.
La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Sono organi dell’associazione:
– Assemblea dei soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente
– Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
Gli organidell’associazione hanno la durata di 3 (tre) esercizi sociali e i loro componenti possono essere riconfermati.
Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo democratico sovrano. La sovranità appartiene ai soci che la esercitano nelle forme e nei limiti definiti dal seguente statuto.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti. L’Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l’approvazione del bilancio d’esercizio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
L’Assemblea può inoltre essere convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati.
Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate, con un preavviso di almeno 15 giorni, che può essere ridotto a 7 giorni in caso di urgenza, mediante avviso a mezzo di posta elettronica, comunicata in fase di iscrizione, ovvero con qualsiasi altro mezzo che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante la pubblicazione sul sito dell’associazione.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la modalità, il luogo (se in presenza) e comunque sempre la data e l’orario.
L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo, se nominato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo ed in assenza anche di questi dal Consigliere più giovane.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea vota per alzata di mano con voto palese, anche attraverso strumenti digitali opportuni, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
A. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
B. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Organo di Controllo;
C. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
D. deliberare l’esclusione degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
E. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
F. delibera a maggioranza l’approvazione del regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
A. deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo statuto;
B. deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre membri e comunque in numero dispari, nominati dall’assemblea ordinaria. L’Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; almeno due terzi di essi dovranno essere scelti tra i soci fondatori o soci benemeriti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, a seguito di morte, dimissioni o revoca, sono decise dagli associati alla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente trimestralmente e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere comunicate attraverso posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttive sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal membro che funge da Segretario.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, con voto palese, per alzata di mano o attraverso piattaforme online.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
I. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
II. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
III. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
IV. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
V. procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
VI. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
VII. indicare le direttive circa la tenuta della contabilità;
VIII. deliberare in ordine all’ammissione di nuovi soci;
IX. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
X. redigere stesura, revisione e modifica del regolamento interno da proporre in Assemblea;
XI. deliberare il trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo comune;
XII. nominare il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi, e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
. ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione;
. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’organo dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
A. dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
B. dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
C. dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
D. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative e richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
E. da versamenti volontari degli associati;
F. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
G. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
H. da affidamenti di pubbliche amministrazioni, enti locali, e da enti in genere;
I. da contributi conseguenti da assegnazioni di incarichi da parte di enti pubblici e/o privati;
J. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
K. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
L. da entrate derivanti da attività in linea con gli scopi sociali;
M. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’associazione. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso, non sono previsti rimborsi.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di giugno.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea dei soci.
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.